Art. 7.
(Regime fiscale e norme per la trasparenza delle operazioni di cassa).

      1. Alla casa da gioco di Taormina si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.
      2. Al servizio cassa della casa da gioco di Taormina si applicano le norme vigenti per imprese creditizie al fine di prevenire operazioni di riciclaggio di valori di provenienza illecita, ed in particolare il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.